JusOnAir – Amministrativo – Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 3 giugno 2019, n. 3696

Jun 12, 2019 · 10m 36s
JusOnAir – Amministrativo – Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 3 giugno 2019, n. 3696
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ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30. Nella puntata di oggi ci occuperemo di: Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 3...

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ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.
Nella puntata di oggi ci occuperemo di:
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 3 giugno 2019, n. 3696
Oggi commenteremo la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 3 giugno 2019, n. 3696 in tema di edilizia ed onere probatorio circa la data di realizzazione dell’opera oggetto di domanda di sanatoria.
L’onere della prova dell’ultimazione entro una certa data di un’opera edilizia abusiva, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per le quali si può ottenere una sanatoria speciale perché realizzate legittimamente senza titolo, incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione del manufatto (Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2018 n. 1391).
Ai fini della prova del momento di realizzazione dell’abuso, le dichiarazioni sostitutive di notorietà non sono utilizzabili nel processo amministrativo e non rivestono alcun effettivo valore probatorio, potendo costituire solo indizi che, in mancanza di altri elementi nuovi, precisi e concordanti, non risultano ex se idonei a scalfire l’attività istruttoria dell’amministrazione, ovvero le deduzioni con cui la stessa amministrazione rileva l’inattendibilità di quanto rappresentato dal richiedente (Cons. Stato, Sez. IV, 29 maggio 2014 n. 2782 e 27 maggio 2010 n. 3378).
L’indagine sulla veridicità ed effettività di quanto viene dichiarato nell’istanza di condono edilizio costituisce compito specifico dell’amministrazione comunale; la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale è riservata al Comune e detto potere/dovere di vigilanza concerne anche la attenta verifica circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio di provvedimenti di condono edilizio. A carico dell’amministrazione comunale raggiunta dall’istanza di condono edilizio l’art. 31, comma 2, l. 47/1985 pone una indagine istruttoria per la verifica del requisito dell’ultimazione, rilevante ai fini del rilascio del condono, che si sviluppa attraverso due criteri alternativi: il criterio “strutturale”, che vale nei casi di nuova costruzione e del criterio “funzionale”, che opera, invece, nei casi di opere interne di edifici già esistenti.
Gli elementi documentali prodotti in giudizio, secondo il Consiglio di Stato, non sono idonei a comprovare con certezza l’epoca di ultimazione dei lavori ritenuti abusivi, in assenza, peraltro, della certificazione di ultimazione dei lavori. L’affermazione secondo la quale le opere abusive sarebbero state realizzate durante la costruzione dell’edificio assentito con la concessione edilizia n. 3253 del 21 maggio 1983, non costituisce elemento a favore della preesistenza delle opere abusive alla data del 1° ottobre 1983 e ciò a causa della stretta vicinanza di tempo tra i due eventi che lascia presumere piuttosto, in assenza di altri elementi probatori, che la costruzione del fabbricato non fosse “completata” secondo le indicazioni di cui all’art. 31, comma 2, l. 47/1985 sia sotto il profilo strutturale che sotto quello funzionale (in ragione dei criteri innanzi descritti).
Nel corso del giudizio potevano essere prodotti elementi documentali idonei a dimostrare il completamento delle opere in epoca antecedente il 1° ottobre 1983, ma ciò non è avvenuto, se non con documentazione inidonea a tale scopo, come – ad esempio – le pose fotografiche depositate ma prive di ogni possibile o utile elemento idoneo a comprovare l’epoca della costruzione in parte abusiva.
In conclusione ai fini delle istanze di sanatoria edilizia, in presenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non si può ritenere raggiunta la prova circa la data certa di ultimazione dei lavori ove non si riscontrino elementi dai quali risulti univocamente l’ultimazione dell’edificio entro la data fissata dalla legge, atteso che la detta dichiarazione di notorietà non può assurgere al rango di prova, seppur presuntiva, sull’epoca dell’abuso.

A cura dell’Avv. Maria Vaccarello
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