PERMESSO PER CURE MEDICHE: SUSSISTE DIVIETO DI ESPULSIONE ANCHE DEL MARITO CONVIVENTE CON DONNA IN STATO DI GRAVIDANZA

Oct 25, 2023 · 9m 24s
PERMESSO PER CURE MEDICHE: SUSSISTE DIVIETO DI ESPULSIONE ANCHE DEL MARITO CONVIVENTE CON DONNA IN STATO DI GRAVIDANZA
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Sono cassati con rinvio i provvedimenti che convalidano, rispettivamente, l’espulsione e l’accompagnamento alla frontiera dello straniero senza prendere in considerazione lo stato di gravidanza della moglie, sul rilievo che tale...

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Sono cassati con rinvio i provvedimenti che convalidano, rispettivamente, l’espulsione e l’accompagnamento alla frontiera dello straniero senza prendere in considerazione lo stato di gravidanza della moglie, sul rilievo che tale circostanza non fosse a conoscenza dell’amministrazione al momento della loro emissione. Infatti, il giudice di pace, in sede di opposizione all’espulsione ha poteri di accertamento pieni, con la conseguenza che avrebbe dovuto riscontrare l’effettiva sussistenza di una causa di inespellibilità correlata allo stato di gravidanza della coniuge dell’interessato atteso che il divieto di espulsione di cui all’art. 19 si estende, come chiarito dalla Corte costituzionale, anche al marito convivente della donna, fino a sei mesi dopo la nascita del figlio, non rilevando se, al momento dell’emissione del provvedimento, l’autorità procedente avesse avuto o meno conoscenza del fatto, comunque dedotto e documentato nel giudizio di opposizione. Inoltre, il giudice è tenuto a verificare l’esistenza del diritto del cittadino straniero al ricongiungimento familiare anche nel procedimento di convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, trattandosi di evenienza potenzialmente ostativa all’esecuzione del provvedimento di espulsione
Corte di cassazione, sez. I civile, 15 dicembre 2022, n. 36719

esteso, oltre che all'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale» (conf. Cass.7841/2019). Da ultimo poi si è precisato «in sede di convalida del decreto del questore di accompagnamento alla frontiera dello straniero raggiunto da un provvedimento di espulsione, il giudice ha il potere di rilevare, incidentalmente, la manifesta illegittimità di tale ultimo provvedimento secondo i parametri ricava bili dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, fermo restando che la mera presentazione della richiesta di autorizzazione a trattenersi nel territorio nazionale, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, non incide sulla validità del decreto di espulsione, né è idonea a sospenderne l'efficacia, trattandosi di effetto che resta riconnesso al rilascio della menzionata autorizzazione» (Cass. 19334/2015; cfr. anche Cass. 9445/2021).

In termini, è stato poi precisato che «in materia di immigrazione, il giudice è tenuto a verificare l'esistenza del diritto del cittadino straniero al ricongiungimento familiare anche nel procedimento di convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, trattandosi di evenienza potenzialmente ostativa all'esecuzione del provvedimento di espulsione» (Cass.26563/2020).

Nella specie, alcuna motivazione è stata espressa, al riguardo, nel provvedimento impugnato, essendosi il Giudice di Pace limitato a ritenere sussistenti i presupposti per la misura esecutiva dell'espulsione «vista la ritualità della notifica del provvedimento del Questore e del Prefetto».

6. Ne consegue, nei procedimenti riuniti, l'accoglimento dei tre motivi di ricorso, nel procedimento n. 21999/21, e l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, nel procedimento n. 17012/21.

I provvedimenti impugnati vanno cassati, con rinvio al giudice di pace di Parma, in persona di un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza cassata, per un nuovo esame.

Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità

PQM

La Corte, riunito il procedimento n. 21999/21 a quello n. 17012/21, accoglie, nel procedimento n. 21999/21, i motivi tutti di ricorso e, nel procedimento n. 17012/21, il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa i provvedimenti impugnati, con rinvio al giudice di pace di Parma, in persona di un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza cassata, per un nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 25 novembre 2022
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Author Avv. Fabio Loscerbo
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