Riforma della Riscossione
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Tema: Riforma della Riscossione Buongiorno Avvocato, oggi parliamo della riforma della riscossione, che dopo il via libera del consiglio dei ministri adesso è approdato ai lavori parlamentari. Ci dice in...
show moreBuongiorno Avvocato, oggi parliamo della riforma della riscossione, che dopo il via libera del consiglio dei ministri adesso è approdato ai lavori parlamentari. Ci dice in breve di che cosa si tratta?
Buongiorno Stefano e bentrovati ai nostri ascoltatori.
Cercando di usare comprensibili, contrariamente al legislatore quando si tratta di norme fiscali, puntualizzo subito che ad oggi il Consiglio dei Ministri ha licenziato uno schema di decreto legislativo, recante principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione, ed attualmente tale testo è sottoposto al vaglio parlamentare (AG. 152 per gli appassionati, attualmente in commissione Bilancio alla Camera).Tale decreto si pone in attuazione all’articolo 18 della legge delega per la riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111), in cui venivano dettati i principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione.A dicembre 2023, erano stati approvati 3 decreti decreti attuativi della delega fiscale che toccavano 3 temi importanti nell’ambito tributario:
- il DLgs. 30 dicembre 2023 n. 220 contenente disposizioni in materia di contenzioso tributario,
- il DLgs. 30 dicembre 2023 n. 219 che modifica lo Statuto dei diritti del contribuente e,
- il DLgs. 30 dicembre 2023 n. 221 recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo.
Quindi, Avvocato Ronchieri, per far meglio comprendere ai nostri radioascoltatori, il Governo sta varando una serie di riforme in ambito fiscale, e adesso si appresta ad approvare un decreto nell’ambito della riscossione. Quali saranno le novità più interessanti?
Si Stefano, è proprio così. Ovviamente mediante lo strumento del decreto legislativo il governo propone al Parlamento uno schema di decreto, che poi deve essere valutato e apprezzato nel contesto dei lavori parlamentari, per poi essere approvato.E’ chiaro che le novità interessanti ci sono, per esempio il governo ha aperto molto alla compensazione volontaria, infatti: l’articolo 15, comma 1, novella l’articolo 28-ter del DPR n. 602 del 1973, nell’ottica di facilitare il pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta, stabilendo dei limiti alle somme e intervenendo per la semplificazione degli adempimenti collegati all’erogazione. Il comma 2 del medesimo articolo novella l’articolo 20-bis del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevedendo che il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate, nonché dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell’Agenzia delle entrate-riscossione, può essere effettuato mediante la compensazione volontaria. I commi 4 e 5 contengono ulteriori disposizioni concernenti l’applicazione del succitato articolo 28-ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta).
Quindi, in base alle nuove novità la compensazione volontaria in quali casi si potrà applicare?
In particolare, l’articolo 15, comma 1 interviene sull’articolo 28-ter del DPR n. 602 del 1973, che ha introdotto, nel sistema della riscossione tributaria, quello strumento civilistico di estinzione dell'obbligazione che si verifica allorché due soggetti sono contestualmente creditore e debitore l'uno dell'altro di debiti reciproci omogenei, certi, liquidi ed esigibili, cosicché i debiti contrapposti si cancellano, fino alla concorrenza dello stesso valore. Stando alle nuove norme, la proposta di compensazione volontaria dei crediti d’imposta richiesti a rimborso con gli importi affidati all’agente della riscossione avverrà solo in caso di morosità del debitore, non anche quindi, ad esempio, in presenza di rateazioni in corso con l’agente della riscossione. Deve inoltre trattarsi di rimborsi d’imposta maggiori di 500 euro.In tal caso l'Agenzia delle entrate, verifica se il beneficiario risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare (comma 1, lettera a).
Un altro tema che interessa molto ai nostri ascoltatori quando si parla di riscossione è quello delle dilazioni di pagamento, ci sono delle novità in questo ambito?
Per quanto attiene le dilazioni con l’agente della riscossione, lo anticipo subito, è confermata la progressiva stabilizzazione a 10 anni della durata massima dei piani di rientro. Fino alla fine dell’anno in corso, tuttavia, continuano a valere le regole attuali.Lo schema di decreto interviene con l’articolo 12, comma 1, il quale modifica le disposizioni in materia di dilazione del pagamento di somme iscritte a ruolo, introducendo nuove ipotesi di rateazione su richiesta del contribuente che si trovi in una situazione di difficoltà temporanea ed obiettiva. Per le somme inferiori o uguali a 120.000 euro (per ciascuna richiesta di dilazione) in caso di richiesta semplice (priva di documentazione che attesti la situazione di difficoltà) da parte del contribuente che versi in una situazione temporanea e obiettiva di difficoltà, si prevede un massimo di rate mensili in numero di 84 per richieste presentate nel 2025 e nel 2026; di 96 per richieste presentate nel 2027 e nel 2028; di 108 rate a decorrere dal 1° gennaio 2029. Sempre con riferimento alle somme inferiori o uguali a 120.000 euro, per accedere ad un numero maggiore di rate nelle rispettive annualità, comunque fino ad un massimo di 120 rate mensili, si richiede che il contribuente presenti una documentazione che attesti lo stato di difficoltà.
Questo per le richieste inferiori a 120.000 €, per quelle superiori?
Per le somme superiori a € 120.000, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, per i soli casi di documentata impossibilità, si prevede il massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta. Il comma in esame reca, inoltre, una disciplina inerente ai parametri da considerare in sede di verifica della sussistenza della situazione di difficoltà, documentata dal contribuente, demandando ad un decreto ministeriale la disciplina concernente taluni profili attuativi. Sono previste, inoltre, alcune novelle di coordinamento. Come anticipato poc’anzi, il comma 3 precisa, comunque, che alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024, sia esse superiori che inferiori, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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